Art. 9. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le richieste dei contributi sono presentate alla regione e alla provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La richiesta deve essere corredata di una relazione tecnico descrittiva dettagliata, con allegati eventuali elaborati cartografici e disegni, nonche' di una documentata giustificazione di spesa, che illustri l'intervento oggetto della richiesta. 3. Le istanze di contributi inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere ripresentate nei termini di cui al comma primo.