Art. 9.
              Modalita' di presentazione delle domande
 
   1. Le richieste dei contributi sono presentate alla regione e alla
provincia competente entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge.
   2.  La  richiesta  deve  essere corredata di una relazione tecnico
descrittiva   dettagliata,   con   allegati    eventuali    elaborati
cartografici e disegni, nonche' di una documentata giustificazione di
spesa, che illustri l'intervento oggetto della richiesta.
   3. Le istanze di contributi inoltrate prima dell'entrata in vigore
della presente legge devono essere ripresentate nei termini di cui al
comma primo.