Art. 11.
                       Decadenza dall'ufficio
 
   1.  Il  componente  che non interviene senza giustificato motivo a
tre sedute consecutive o nei cui confronti intervenga una delle cause
di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste falla legge  decade
dall'ufficio.
   2.  Il  Comitato  o  la  Sezione contesta per iscritto la causa di
decadenza  all'interessato,  il  quale  entro  dieci   giorni   dalla
notificazione   della   contestazione   puo'  presentare  le  proprie
deduzioni scritte.
   3. Ove il Comitato o  la  Sezione  rilevi,  comunque,  l'esistenza
della  causa  di  ineleggibilita'  o  di incompatibilita' lo comunica
all'interessato il quale entro dieci giorni puo' eliminare la causa.
   4. Qualora, decorsi i termini di cui ai commi secondo e terzo,  la
causa  di  decadenza permanga, il Presidente del Comitato regionale o
della Sezione la comunica immediatamente al Presidente  della  giunta
regionale il quale entro trenta giorni dichiara la decadenza.
   5.  Nello  stesso  termine  il  Presidente  della Giunta regionale
nomina il primo dei non eletti per i componenti  di  cui  all'art.  4
della  presente  legge  o  richiede  al  Commissario  del  Governo la
designazione per il componente di cui all'art. 3 comma sette.