Art. 11. Decadenza dall'ufficio 1. Il componente che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o nei cui confronti intervenga una delle cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste falla legge decade dall'ufficio. 2. Il Comitato o la Sezione contesta per iscritto la causa di decadenza all'interessato, il quale entro dieci giorni dalla notificazione della contestazione puo' presentare le proprie deduzioni scritte. 3. Ove il Comitato o la Sezione rilevi, comunque, l'esistenza della causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' lo comunica all'interessato il quale entro dieci giorni puo' eliminare la causa. 4. Qualora, decorsi i termini di cui ai commi secondo e terzo, la causa di decadenza permanga, il Presidente del Comitato regionale o della Sezione la comunica immediatamente al Presidente della giunta regionale il quale entro trenta giorni dichiara la decadenza. 5. Nello stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il primo dei non eletti per i componenti di cui all'art. 4 della presente legge o richiede al Commissario del Governo la designazione per il componente di cui all'art. 3 comma sette.