Art. 18. V e r b a l e 1. Il verbale di ogni seduta e' redatto dal segretario e contiene le indicazioni dei componenti presenti, degli atti esaminati, dei relatori e delle decisioni adottate. 2. Ciascun componente ha facolta' di chiedere che nel verbale si faccia constare la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui resa. 3. Gli amministratori degli enti intervenuti alle sedute ai sensi dell'art. 24 hanno facolta' di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni. 4. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario resta depositato presso la segreteria del Comitato regionale e delle Sezioni.