Art. 18.
                            V e r b a l e
 
   1. Il verbale di ogni seduta e' redatto dal segretario e  contiene
le  indicazioni  dei  componenti  presenti, degli atti esaminati, dei
relatori e delle decisioni adottate.
   2.  Ciascun  componente ha facolta' di chiedere che nel verbale si
faccia constare la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione
da lui resa.
   3. Gli amministratori degli enti intervenuti alle sedute ai  sensi
dell'art.  24  hanno  facolta'  di  chiedere  che  vengano inserite a
verbale le loro osservazioni.
   4. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal  segretario  resta
depositato  presso  la  segreteria  del  Comitato  regionale  e delle
Sezioni.