Art. 2. Competenze territoriali del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni 1. Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province, della citta' metropolitana di Genova, dei Consorzi a partecipazione provinciale, delle Unita' sanitarie locali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli altri enti locali a livello provinciale. 2. Le Sezioni esercitano il controllo sugli atti dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunita' Montane, dei Consorzi a partecipazione comunale, delle circoscrizioni, dei Municipi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Il.PP.A.B.), e sugli atti dell'Ente Ospedaliero Galliera di Genova, compresi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, nonche' sugli atti degli altri Enti locali a livello comunale. 3. Quando dei consorzi facciano parte comuni appartenenti a piu' province il controllo spetta alla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio. 4. Il controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione e' effettuato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive modificazioni.