Art. 2.
           Competenze territoriali del Comitato regionale
                  di controllo e delle sue sezioni
 
   1.  Il  Comitato  regionale esercita il controllo sugli atti delle
Province, della  citta'  metropolitana  di  Genova,  dei  Consorzi  a
partecipazione  provinciale,  delle  Unita'  sanitarie  locali, degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  e degli altri enti locali a livello
provinciale.
   2. Le Sezioni esercitano il controllo sugli atti dei Comuni, delle
unioni   di   Comuni,   delle   Comunita'  Montane,  dei  Consorzi  a
partecipazione comunale, delle circoscrizioni,  dei  Municipi,  delle
Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e beneficenza (Il.PP.A.B.), e
sugli  atti  dell'Ente  Ospedaliero  Galliera  di  Genova,   compresi
nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali, nonche'
sugli atti degli altri Enti locali a livello comunale.
   3. Quando dei consorzi facciano parte comuni appartenenti  a  piu'
province il controllo spetta alla Sezione nella cui circoscrizione ha
sede l'amministrazione del Consorzio.
   4. Il controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione e'
effettuato  ai  sensi  della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e
successive modificazioni.