Art. 24. Intervento degli amministratori 1. Per un piu' sollecito espletamento del controllo, il Comitato regionale e le Sezioni hanno facolta' di sentire, in ogni fase del procedimento, il rappresentante legale degli enti interessati o suo delegato al fine di acquisire elementi di valutazione degli atti sottoposti all'esame. 2. I rappresentanti legali, qualora ne facciano richiesta, devono essere sentiti su singoli atti all'esame del collegio. 3. I rappresentanti legali possono farsi assistere da funzionari dell'Ente o da esperti e non possono comunque essere presenti durante la fase decisionale del controllo.