Art. 25.
            Comunicazione dell'ordinanza di annullamento
 
   1. Il dispositivo dell'ordinanza  di  annullamento  e'  comunicato
telegraficamente  o  mediante fonogramma all'ente interessato, a cura
del segretario, entro ventiquattro ore dalla pronuncia e comunque non
oltre il termine fissato per il controllo.
   2. Nei successivi dieci  giorni  viene  trasmessa  all'Ente  copia
integrale delle ordinanze, sempre a cura del segretario.
   3.  Le  ordinanze  di  annullamento sono immediatamente inviate al
Bollettino ufficiale della regione per la pubblicazione integrale.