Art. 25. Comunicazione dell'ordinanza di annullamento 1. Il dispositivo dell'ordinanza di annullamento e' comunicato telegraficamente o mediante fonogramma all'ente interessato, a cura del segretario, entro ventiquattro ore dalla pronuncia e comunque non oltre il termine fissato per il controllo. 2. Nei successivi dieci giorni viene trasmessa all'Ente copia integrale delle ordinanze, sempre a cura del segretario. 3. Le ordinanze di annullamento sono immediatamente inviate al Bollettino ufficiale della regione per la pubblicazione integrale.