Art. 26.
                         Poteri sostitutivi
 
   1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Comitato  regionale  e
dalle Sezioni nei casi previsti dalla legge previa diffida all'Ente a
compiere  gli  atti  obbligatori  per  legge  entro  un  termine  non
inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata nei casi di urgenza.
   2. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Comitato regionale
o  la Sezione, sentiti i rappresentanti legali degli enti interessati
procedono, ove del caso, alla nomina di un Commissario.
   3. Il  Commissario  e'  scelto  dal  Comitato  regionale  o  dalle
Sezioni,  di  regola,  fra  i  dipendenti della Regione con qualifica
dirigenziale.