Art. 26. Poteri sostitutivi 1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Comitato regionale e dalle Sezioni nei casi previsti dalla legge previa diffida all'Ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata nei casi di urgenza. 2. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Comitato regionale o la Sezione, sentiti i rappresentanti legali degli enti interessati procedono, ove del caso, alla nomina di un Commissario. 3. Il Commissario e' scelto dal Comitato regionale o dalle Sezioni, di regola, fra i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale.