Art. 3.
              Designazioni e candidature dei componenti
       del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni
 
   1. Il Comitato regionale e le sue Sezioni sono costituiti nei modi
stabiliti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
   2. Il Presidente del Consiglio regionale, entro un mese dalla data
di insediamento del nuovo Consiglio, fissa la data  per  la  elezione
degli  esperti  di cui alla lettera a) comma primo dell'art. 42 della
legge n. 142/1990, dandone  avviso  sui  quotidiani  piu'  diffusi  a
livello  regionale  e  con  ogni  altro mezzo ritenuto idoneo, almeno
sessanta  giorni  prima  dell'elezione  stessa.  In  sede  di   prima
applicazione,  la  data  per  l'elezione verra' fissata entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge.
   3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al  comma
secondo,   il   Presidente   della   Giunta   richiede   agli  ordini
professionali degli avvocati e dei dottori  commercialisti  le  terne
dei nominativi per le designazioni degli esperti di cui ai numeri 1 e
2  lettera  a)  primo  comma dell'art. 42 della legge n. 142/1990 che
devono essere presentate almeno 15 giorni prima della  data  prevista
per l'elezione.
   4.  Qualora  nella  circoscrizione territoriale delle stesse siano
presenti piu' Ordini o  Collegi  professionali,  l'indicazione  della
terna  degli  avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e
dei ragionieri per il  Comitato  regionale  di  controllo  e  per  le
Sezioni   deve   essere  espressa  da  tutti  gli  Ordini  o  Collegi
professionali competenti sul territorio.
   5. Le candidature per l'elezione degli esperti di cui ai numeri  3
e  4  lettera  a),  primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990
devono essere  presentate  almeno  trenta  giorni  prima  della  data
prevista  per l'elezione, alla Presidenza del Consiglio regionale che
le trasmette alla Commissione di cui all'art. 30 dello Statuto per la
verifica dei requisiti prescritti  dalla  legge  n.  142/1990  e  per
l'esame delle eventuali cause di incompatibilita' e ineleggibilita'.
   6.  Ogni  candidato  puo'  partecipare  alla  elezione solo per un
collegio, Sezione o Comitato, che deve essere indicato all'atto della
candidatura.
   7.  I  candidati  devono espressamente indicare nella richiesta di
candidatura i requisiti previsti dalla legge e  allegare  il  proprio
curriculum.
   8. Il componente di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 42
della  legge  n. 142/1990 ed il relativo supplente sono designati dal
Commissario di  Governo  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
Presidente della Giunta regionale.