Art. 3. Designazioni e candidature dei componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni 1. Il Comitato regionale e le sue Sezioni sono costituiti nei modi stabiliti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 2. Il Presidente del Consiglio regionale, entro un mese dalla data di insediamento del nuovo Consiglio, fissa la data per la elezione degli esperti di cui alla lettera a) comma primo dell'art. 42 della legge n. 142/1990, dandone avviso sui quotidiani piu' diffusi a livello regionale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno sessanta giorni prima dell'elezione stessa. In sede di prima applicazione, la data per l'elezione verra' fissata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma secondo, il Presidente della Giunta richiede agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti le terne dei nominativi per le designazioni degli esperti di cui ai numeri 1 e 2 lettera a) primo comma dell'art. 42 della legge n. 142/1990 che devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'elezione. 4. Qualora nella circoscrizione territoriale delle stesse siano presenti piu' Ordini o Collegi professionali, l'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri per il Comitato regionale di controllo e per le Sezioni deve essere espressa da tutti gli Ordini o Collegi professionali competenti sul territorio. 5. Le candidature per l'elezione degli esperti di cui ai numeri 3 e 4 lettera a), primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990 devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'elezione, alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Commissione di cui all'art. 30 dello Statuto per la verifica dei requisiti prescritti dalla legge n. 142/1990 e per l'esame delle eventuali cause di incompatibilita' e ineleggibilita'. 6. Ogni candidato puo' partecipare alla elezione solo per un collegio, Sezione o Comitato, che deve essere indicato all'atto della candidatura. 7. I candidati devono espressamente indicare nella richiesta di candidatura i requisiti previsti dalla legge e allegare il proprio curriculum. 8. Il componente di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990 ed il relativo supplente sono designati dal Commissario di Governo entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.