Art. 34.
                   Aziende speciali e istituzioni
 
   1.  Gli  atti  delle  aziende  speciali e delle istituzioni di cui
all'art. 23 della legge n. 142/90  non  sono  soggetti  al  controllo
previsto dalla presente legge.
   2.  Fino  all'approvazione  degli Statuti dei Comuni e delle Prov-
ince, in deroga a quanto disposto dall'art. 36 della presente  legge,
si applica l'art. 33 della legge regionale 24 giugno 1976 n.  20.