Art. 34. Aziende speciali e istituzioni 1. Gli atti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 non sono soggetti al controllo previsto dalla presente legge. 2. Fino all'approvazione degli Statuti dei Comuni e delle Prov- ince, in deroga a quanto disposto dall'art. 36 della presente legge, si applica l'art. 33 della legge regionale 24 giugno 1976 n. 20.