Art. 35.
     Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75
 
   Gli  articoli  5 e 6 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75
"Pubblicazione e diffusione del Bollettino  ufficiale  della  regione
Liguria" sono sostituiti dai seguenti:
 
                              "Art. 5.
 
   1. La parte terza e' divisa in tre Sezioni.
   2.  Nella prima sezione si pubblicano gli Statuti delle Province e
dei comuni della Regione e le loro modificazioni.
   3. Nella seconda sezione si pubblicano le decisioni  del  Comitato
regionale  di  controllo,  delle  sue  Sezioni  e  le  determinazioni
adottate dalla Conferenza di cui all'art. 27  della  legge  regionale
"Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli Enti locali".
   4.  Nella  terza  sezione  si  pubblicano le relazioni annuali del
difensore civico regionale  e  dei  difensori  civici  provinciali  e
comunali.
   5.  Gli  atti  di  cui al terzo e quarto comma sono pubblicati nel
testo integrale,  per  estratto  o  per  sunto,  secondo  quanto  sia
espressamente  richiesto  dagli  organi interessati che, se del caso,
provvedono alla redazione dell'estratto o del sunto."
 
                              "Art. 6.
 
   1. La parte quarta e' divisa in tre sezioni.
   2. Nella prima sezione si pubblicano gli  estratti  dei  bandi  di
concorso   e  degli  avvisi  di  gara  della  Regione  e  degli  enti
strumentali  della  stessa  nonche',  quando  la  pubblicazione   sia
obbligatoria,  gli  estratti  degli  avvisi e bandi di concorso delle
Province, dei Comuni, delle Unita' Sanitarie  Locali  e  degli  altri
enti locali ed ospedalieri della Regione.
   3.  Nella  seconda  sezione  si  pubblicano  gli estremi di leggi,
decreti ed altri atti dello Stato di interesse regionale,  salvo  che
la   pubblicazione   integrale  degli  stessi  non  venga  deliberata
dall'Ufficio di  Presidenza.  Vengono  altresi'  inseriti  in  questa
sezione  gli  atti  delle  Comunita' Europee la cui pubblicazione sia
disposta dall'Ufficio di Presidenza, in quanto utile o necessaria.
   4. Nella terza sezione si pubblicano, su richiesta della Giunta  o
del  competente  Servizio alla Presidenza del Consiglio regionale, il
ruolo del personale  regionale  nonche'  gli  atti  di  costituzione,
modificazione  ed  estinzione  del  rapporto di impiego del personale
stesso."