Art. 35. Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75 Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75 "Pubblicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della regione Liguria" sono sostituiti dai seguenti: "Art. 5. 1. La parte terza e' divisa in tre Sezioni. 2. Nella prima sezione si pubblicano gli Statuti delle Province e dei comuni della Regione e le loro modificazioni. 3. Nella seconda sezione si pubblicano le decisioni del Comitato regionale di controllo, delle sue Sezioni e le determinazioni adottate dalla Conferenza di cui all'art. 27 della legge regionale "Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli Enti locali". 4. Nella terza sezione si pubblicano le relazioni annuali del difensore civico regionale e dei difensori civici provinciali e comunali. 5. Gli atti di cui al terzo e quarto comma sono pubblicati nel testo integrale, per estratto o per sunto, secondo quanto sia espressamente richiesto dagli organi interessati che, se del caso, provvedono alla redazione dell'estratto o del sunto." "Art. 6. 1. La parte quarta e' divisa in tre sezioni. 2. Nella prima sezione si pubblicano gli estratti dei bandi di concorso e degli avvisi di gara della Regione e degli enti strumentali della stessa nonche', quando la pubblicazione sia obbligatoria, gli estratti degli avvisi e bandi di concorso delle Province, dei Comuni, delle Unita' Sanitarie Locali e degli altri enti locali ed ospedalieri della Regione. 3. Nella seconda sezione si pubblicano gli estremi di leggi, decreti ed altri atti dello Stato di interesse regionale, salvo che la pubblicazione integrale degli stessi non venga deliberata dall'Ufficio di Presidenza. Vengono altresi' inseriti in questa sezione gli atti delle Comunita' Europee la cui pubblicazione sia disposta dall'Ufficio di Presidenza, in quanto utile o necessaria. 4. Nella terza sezione si pubblicano, su richiesta della Giunta o del competente Servizio alla Presidenza del Consiglio regionale, il ruolo del personale regionale nonche' gli atti di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego del personale stesso."