Art. 5.
          Integrazione del Comitato regionale di controllo
 
   1. Il Comitato regionale di controllo per l'esame sugli atti delle
Unita' sanitarie locali, e  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico
e' integrato da un esperto in materia  sanitaria,  designato  con  il
proprio supplente, dal Consiglio regionale e da un rappresentante del
Ministero del Tesoro.
   2.  La  Sezione  di  Genova  e' integrata da un esperto in materia
sanitaria,  designato,  con  il  proprio  supplente,  dal   Consiglio
regionale,  per  l'esame sugli atti dell'Ente Ospedaliero Galliera di
Genova.
   3. L'esperto in materia sanitaria sara'  scelto  tra  persone  con
comprovata   esperienza  professionale  o  scientifica  maturata  nel
settore dell'organizzazione sanitaria.
   4. Le candidature per l'elezione  dell'esperto  di  cui  al  comma
terzo  devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data
prevista  per  l'elezione,  alla  Presidenza  del  Consiglio  che  le
trasmette  alla  Commissione  di cui all'art. 30 dello Statuto per la
verifica dei requisiti prescritti e per l'esame di eventuali cause di
incompatibilita' ed ineleggibilita'.