Art. 5. Integrazione del Comitato regionale di controllo 1. Il Comitato regionale di controllo per l'esame sugli atti delle Unita' sanitarie locali, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e' integrato da un esperto in materia sanitaria, designato con il proprio supplente, dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del Tesoro. 2. La Sezione di Genova e' integrata da un esperto in materia sanitaria, designato, con il proprio supplente, dal Consiglio regionale, per l'esame sugli atti dell'Ente Ospedaliero Galliera di Genova. 3. L'esperto in materia sanitaria sara' scelto tra persone con comprovata esperienza professionale o scientifica maturata nel settore dell'organizzazione sanitaria. 4. Le candidature per l'elezione dell'esperto di cui al comma terzo devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'elezione, alla Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Commissione di cui all'art. 30 dello Statuto per la verifica dei requisiti prescritti e per l'esame di eventuali cause di incompatibilita' ed ineleggibilita'.