Art. 3. Formazione del progetto ambiente 1. Il Consiglio regionale approva le linee-guida del progetto ambiente proposte dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il progetto ambiente, tenuto conto delle indicazioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale vigenti, e' approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere di merito del Comitato tecnico per l'ambiente (C.T.A.). 3. La Giunta regionale, ai fini di cui all'art. 2, primo comma, lettera c) e sulla base delle linee guida di cui al primo comma, organizza il progetto nei seguenti principali sotto-progetti concernenti i seguenti ambiti di intervento: a) Risorse idriche: 1) sotto-progetto mare; 2) sotto-progetto acqua. b) Risorsa del suolo: 1) sotto-progetto costa; 2) sotto-progetto parchi e riserve naturali. c) Aree urbane e industrializzate: 1) sotto-progetto aria e rumore; 2) sotto-progetto riqualificazione urbana; 3) sotto-progetto sicurezza ambientale. d) Sotto-progetto informazione ed educazione ambientale. e) Sotto-progetto valutazione di impatto ambientale, (applicazione in sede regionale della direttiva C.E.E. n. 337 del 1985 stabilendo le opere di cui all'allegato n. 2 della citata direttiva). 4. La Giunta regionale, in relazione alle necessita' emergenti sul territorio ligure, puo' elaborare, nel rispetto delle linee-guida di cui al primo comma, ulteriori sotto-progetti che riguardino interventi in campo ambientale non compresi negli ambiti di intervento di cui al terzo comma. 5. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel progetto ambiente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, lettera a) la Giunta regionale valuta l'ammontare di tutte le risorse economiche e finanziarie disponibili.