Art. 3.
                  Formazione del progetto ambiente
 
   1.  Il  Consiglio  regionale  approva  le linee-guida del progetto
ambiente proposte dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   2. Il progetto ambiente,  tenuto  conto  delle  indicazioni  degli
strumenti  della  pianificazione  territoriale  regionale vigenti, e'
approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere di  merito  del
Comitato tecnico per l'ambiente (C.T.A.).
   3.  La  Giunta  regionale, ai fini di cui all'art. 2, primo comma,
lettera c) e sulla base delle linee guida  di  cui  al  primo  comma,
organizza   il   progetto   nei  seguenti  principali  sotto-progetti
concernenti i seguenti ambiti di intervento:
    a) Risorse idriche:
     1) sotto-progetto mare;
     2) sotto-progetto acqua.
    b) Risorsa del suolo:
     1) sotto-progetto costa;
     2) sotto-progetto parchi e riserve naturali.
    c) Aree urbane e industrializzate:
     1) sotto-progetto aria e rumore;
     2) sotto-progetto riqualificazione urbana;
     3) sotto-progetto sicurezza ambientale.
    d) Sotto-progetto informazione ed educazione ambientale.
    e) Sotto-progetto valutazione di impatto ambientale,
(applicazione in sede regionale della direttiva  C.E.E.  n.  337  del
1985  stabilendo  le  opere  di  cui  all'allegato  n. 2 della citata
direttiva).
   4. La Giunta regionale, in relazione alle necessita' emergenti sul
territorio ligure, puo' elaborare, nel rispetto delle linee-guida  di
cui   al   primo   comma,  ulteriori  sotto-progetti  che  riguardino
interventi  in  campo  ambientale  non  compresi  negli   ambiti   di
intervento di cui al terzo comma.
   5.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi previsti nel
progetto ambiente e nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'art.
2,  primo comma, lettera a) la Giunta regionale valuta l'ammontare di
tutte le risorse economiche e finanziarie disponibili.