Art. 4.
               Partecipazione alla societa' regionale
                      per l'ambiente (S.C.p.a.)
 
   1. La Regione, tramite la FI.L.S.E. - S.p.a.,  partecipa,  con  le
modalita'  e  le condizioni di cui ai successivi commi, alla Societa'
Regionale per l'Ambiente, Societa' Consortile per azioni  (S.C.p.a.),
al  fine di ottenere assistenza tecnica attraverso l'effettuazione di
studi, ricerche, rilevazioni e piani.
   2. Per le finalita' di cui al primo comma la Regione assegna  alla
FI.L.S.E.  -  S.p.a.,  ai  sensi dell'art. 6 della legge regionale 28
dicembre 1973, n. 48, un finanziamento di L. 250.000.000.
   3. La Regione stipula apposita  convenzione  Con  la  FI.L.S.E.  -
S.p.a. alle seguenti condizioni:
    a)  presentazione  da  parte  della  FI.L.S.E.  -  S.p.a.  di una
relazione previsionale da allegare alla relazione di cui  all'art.  8
della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48;
    b)  presentazione  da  parte  della  FI.L.S.E.  -  S.p.a.  di una
relazione  annuale   che   consenta   la   verifica   dell'attuazione
dell'intervento affidato con la convenzione;
    c)   partecipazione  della  FI.L.S.E.  -  S.p.a.  in  misura  non
inferiore al 20 per cento  e  non  superiore  al  30  per  cento  del
capitale  sociale  con  capitale  di proprieta' di soggetti pubblici,
compreso quello della FI.L.S.E. - S.p.a., non  inferiore  al  51  per
cento;
     d)  attribuzione alla FI.L.S.E. - S.p.a. in seno al Consiglio di
amministrazione della Societa' Regionale per l'Ambiente S.C.p.a.,  di
un   numero   di  rappresentanti  proporzionale  alla  sua  quota  di
partecipazione fra cui deve essere scelto il presidente del Consiglio
di amministrazione;
    e) designazione da parte della FI.L.S.E. - S.p.a. del  presidente
del Collegio sindacale;
    f)  facolta'  della  Giunta  regionale  di  esprimere  il proprio
gradimento in  ordine  alle  designazioni  dei  rappresentanti  della
FI.L.S.E. - S.p.a. nella Societa' Regionale per l'Ambiente S.C.p.a.;
    g)  rispetto  delle direttive programmatiche emanate dalla Giunta
regionale in ordine alla  realizzazione  degli  interventi  in  campo
ambientale affidati alla Societa' Regionale per l'Ambiente S.C.p.A.
   4.   I   soggetti  facenti  parte  della  Societa'  Regionale  per
l'Ambiente S.C.p.A. non possono partecipare a  procedure  concorsuali
per  la  scelta del contraente nei contratti ad evidenza pubblica per
la  realizzazione  degli  interventi  relativi  a  studi,   ricerche,
rilevazioni piani elaborati dalla stessa con la loro partecipazione.