Art. 4.
 
   1. Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze
ed  urbanistica,  su  proposta  regolarmente  deliberata  dai  comuni
interessati, o, in difetto, d'ufficio si provvedera'  al  regolamento
dei  rapporti  patrimoniali e finanziari tra il comune di Cagliari ed
il costituito comune di Monserrato.
   2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune
di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle
del nuovo comune, a  distaccare  proprio  personale  ed  a  concedere
anticipazioni   finanziarie  in  conto  del  riparto  futuro  per  le
necessita' legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici
comunali.
   3. Il distacco del personale  da  effettuarsi,  ove  possibile,  a
richiesta  degli  interessati,  deve  garantire, prioritariamente, il
funzionamento degli uffici  demografici,  elettorale  e  leva,  degli
uffici   di   segreteria,   ragioneria   e   tecnico;   una  adeguata
organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica  ed  un
numero di operai e bidelli idoneo a garantire urgenti di manutenzione
ed   il   regolare   funzionamento   delle   scuole   ubicate   nella
circoscrizione del nuovo comune.
   4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari
al 50% di quello che spetterebbe in ragione diretta della popolazione
staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che  gia'
opera nella circoscrizione.
   5.  Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i
trasferimenti correnti dello Stato, della regione  e  di  altri  enti
alla  popolazione  distaccata,  al periodo di tempo intercorrente fra
l'entrata  in  vigore  della  corrente   legge   e   della   chiusura
dell'esercizio  finanziario  e  tenendo  conto  della  percentuale di
personale  distaccato.  Devono   comunque   essere   garantire,   fin
dall'entrata  in  vigore  della  legge, le anticipazioni necessarie a
coprire spese obbligatorie.
   6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono
essere disposti  entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente  legge.  In  difetto  si  applica  la disposizione di cui al
secondo comma dell'articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62.
   7. Il nuovo comune provvedera' a prendere in carico  il  personale
distaccato  dopo  la  verifica  della  rispondenza  dello stesso alle
effettive necessita' dell'ente.
   8. In attesa dell'espletamento delle procedure per la  definizione
del contratto di tesoreria del nuovo comune, le funzioni di tesoriere
saranno svolte dal tesoriere del comune madre.