Art. 4. 1. Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai comuni interessati, o, in difetto, d'ufficio si provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cagliari ed il costituito comune di Monserrato. 2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro per le necessita' legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali. 3. Il distacco del personale da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire, prioritariamente, il funzionamento degli uffici demografici, elettorale e leva, degli uffici di segreteria, ragioneria e tecnico; una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica ed un numero di operai e bidelli idoneo a garantire urgenti di manutenzione ed il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo comune. 4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50% di quello che spetterebbe in ragione diretta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che gia' opera nella circoscrizione. 5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della corrente legge e della chiusura dell'esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantire, fin dall'entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie. 6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62. 7. Il nuovo comune provvedera' a prendere in carico il personale distaccato dopo la verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessita' dell'ente. 8. In attesa dell'espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo comune, le funzioni di tesoriere saranno svolte dal tesoriere del comune madre.