Art. 6. 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 500.000.000 e gravano sul capitolo 04179/04 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1991. 2. Nel bilancio della regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni: 03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO In diminuzione. Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - legge finanziaria) (spesa obbligatoria): L. 500.000.000. 04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA In aumento. Capitolo 04179-04 - (Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.11.33 - Cat. Progr. 04.15 (08.02) - Contributo straordinario al comune di Monserrato per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge): L. 500.000.000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna. Cagliari, 18 novembre 1991 CABRAS -------------------------------------------------------- (Omissis).