Art. 6.
 
   1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge  sono
quantificate  in  L.  500.000.000 e gravano sul capitolo 04179/04 del
bilancio della regione per l'anno finanziario 1991.
   2. Nel bilancio della regione per  l'anno  finanziario  1991  sono
introdotte le seguenti variazioni:
03  -  ASSESSORATO  DELLA  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO  E  ASSETTO  DEL
TERRITORIO
In diminuzione.
   Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento
dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione  per
l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
contratti  per investimenti in opere di carattere permanente e per la
concessione di incentivi alle imprese (art. 1 della  legge  regionale
30  aprile  1991, n. 13 - legge finanziaria) (spesa obbligatoria): L.
500.000.000.
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento.
   Capitolo 04179-04 - (Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.11.33  -  Cat.
Progr.   04.15  (08.02)  -  Contributo  straordinario  al  comune  di
Monserrato per le esigenze di organizzazione e  di  avviamento  degli
uffici comunali (art. 5 della presente legge): L. 500.000.000.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Sardegna.
    Cagliari, 18 novembre 1991
 
                               CABRAS
 
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   (Omissis).