Art. 2.
 
   1.  I  commi  1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile
1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
   "1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale,  emesso  su
conforme   deliberazione  della  stessa,  da  assumersi  su  proposta
dell'Assessore  competente,  e'  approvato  l'elenco  delle   strade,
ubicate nei territori considerati nell'art. 1, che sono interdette al
pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo art. 1.
   2.  Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l'Assessore
regionale competente consulta i Comuni territorialmente  interessati,
che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta.
   3.  L'elenco  di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilita'
forestale, come definita dall'art. 26 della legge regionale 8  aprile
1982,  n.  22,  come  sostituito dall'art. 9 della legge regionale 25
agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalita' in  prevalenza
agro-silvo-pastorali  o  di  servizio rispetto ad ambiti di rilevante
valore naturalistico, ovvero  rispetto  ad  opere  ed  interventi  di
sistemazione   idraulico-forestale.   Esso  puo'  essere  variato  in
relazione ad intervenute necessita' con le medesime procedure seguite
per l'approvazione".
   2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n.
15 e' sostituito dal seguente:
   "6. Il transito ed il  parcheggio  sulle  strade  considerate  nel
presente articolo e' equiparato, agli effetti della presente legge, a
percorsi fuoristrada".