Art. 2. 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti: "1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell'Assessore competente, e' approvato l'elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell'art. 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo art. 1. 2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l'Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 3. L'elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilita' forestale, come definita dall'art. 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalita' in prevalenza agro-silvo-pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale. Esso puo' essere variato in relazione ad intervenute necessita' con le medesime procedure seguite per l'approvazione". 2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 e' sostituito dal seguente: "6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo e' equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada".