Art. 3.
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  15  aprile 1991, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
 
   1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli artt. 1  e
2:
     a)  i  mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o
servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione  di
opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o
di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
     b)  i  mezzi  dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo
idoneo  necessari  a   raggiungere   gli   immobili   di   rispettiva
appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
     c)  i  mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e
nella utilizzazione di patrimoni agro-silvo-pastorali,  nell'apertura
e  manutenzione  delle  piste  sciistiche,  nei  rifornimenti e nella
manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attivita'  estrattiva  di
cave o miniere;
     d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o
agrituristici la cui attivita' sia legittimamente autorizzata.
   2.   Possono   essere   ammessi,   previa   autorizzazione,   alla
circolazione lungo i percorsi di cui agli artt. 1 e 2:
     a) i mezzi impiegati nell'esecuzione  e  nella  manutenzione  di
opere su proprieta' privata;
     b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche
da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
     c)    i   mezzi   impiegati   nell'espletamento   dell'attivita'
speleologica di cui alle leggi regionali 1› settembre 1966, n.  27  e
28  ottobre  1980,  n.  55, per la tutela e promozione del patrimonio
speleologico;
     d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle  riserve
faunistiche  ed  ittiche  e  delle  riserve di caccia ivi comprese le
operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;
     e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide  alpine  o
aspiranti  guide  alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984,
n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla  legge  regionale  10
gennaio   1987,   n.  2,  limitatamente  alle  attivita'  volte  alla
conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;
     f) i mezzi impiegati in manifestazioni  ivi  comprese  quelle  a
carattere  sportivo  perseguenti  anche  il  fine  della  conoscenza,
valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con  esso
compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni consider-
ate nel titolo II del Codice civile;
     g)  i  mezzi  impiegati  in  manifestazioni  anche  a  carattere
sportivo che si svolgano all'interno dei territori di cui all'art.  1
soggetti  a  servitu' militari ed utilizzati permanentemente da mezzi
per esercitazioni militari;
     h)  i  mezzi  impiegati  da  organi   di   informazione   previa
dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
     i)  i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una
attivita' di lavoro subordinato  occasionali  e  non  ricorrenti  che
debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti artt. 1 e
2  quando  essi  siano  compatibili  con  i vincoli e la salvaguardia
specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade
risultino assoggettati.
   3.  Su  autorizzazione  giornaliera  sono,  infine,  ammessi  alla
circolazione  sulle  aree interdette, i mezzi trasportanti mutulesi o
persone affette da  invalidita'  per  le  quali  e'  riconosciuta  la
necessita' di apposito accompagnatore.
   4.  Le  esclusioni  e  le  autorizzazioni  si intendono previste o
rilasciate per  il  tempo  strettamente  necessario  all'espletamento
delle  attivita'  per le quali le stesse sono previste o rilasciate e
per  il  tratto  predeterminato  e  piu'  funzionale  rispetto   alle
attivita'  medesime.  Con  gli stessi limiti temporali e spaziali, le
autorizzazioni all'esecuzione  di  attivita'  in  deroga  ai  vincoli
idrogeologici, di cui all'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982,
n.  22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti
a  tali  autorizzazioni  equiparati  per  legge,   equivalgono   alle
autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.
   5. Ai fini del presente articolo si intendono per:
     a)  "funzioni  pubbliche"  quelle legislative, giurisdizionali e
amministrative previste e  rientranti  fra  i  compiti  istituzionali
degli  enti pubblici o dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad
essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;
     b) "servizi pubblici" quelle attivita' economiche comportanti la
messa  a  disposizione  dei  cittadini  di  prestazioni   e   servizi
conducibili  da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende
speciali, concessione ai privati o in via diretta.
   6. Quanti fruiscono delle  esenzioni  o  della  autorizzazioni  o,
comunque,  abbiano  titolo  ad  esse  sono  solidalmente obbligati al
ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati
in tutto o in parte  nell'esercizio  o  a  causa  delle  esenzioni  o
autorizzazioni medesime.
   7.  L'inottemperanza  alla diffida al ripristino di cui al comma 6
comporta l'esecuzione d'ufficio dello stesso,  salvo  recupero  delle
spese  corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei
modi previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
   8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f),
qualora si riferiscano ad attivita'  od  utilizzazioni  che  facciano
ritenere  probabili  il  verificarsi  di  manomissioni, alterazioni o
deterioramenti  dei   luoghi   interessati,   e'   subordinato   alla
costituzione  di  idonea  e  congrua  cauzione  presso  la  tesoreria
regionale o equivalente fidejussione  a  garanzia  della  puntuale  e
corretta  esecuzione  dei  lavori  di  ripristino.  La determinazione
dell'importo  e'  effettuata  dall'organo  competente   al   rilascio
dell'autorizzazione medesima".