Art. 3. 1. L'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli artt. 1 e 2: a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti; b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta; c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro-silvo-pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attivita' estrattiva di cave o miniere; d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o agrituristici la cui attivita' sia legittimamente autorizzata. 2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli artt. 1 e 2: a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprieta' privata; b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute; c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attivita' speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico; d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di caccia ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina; e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attivita' volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale; f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni consider- ate nel titolo II del Codice civile; g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgano all'interno dei territori di cui all'art. 1 soggetti a servitu' militari ed utilizzati permanentemente da mezzi per esercitazioni militari; h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile; i) i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una attivita' di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati. 3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulle aree interdette, i mezzi trasportanti mutulesi o persone affette da invalidita' per le quali e' riconosciuta la necessita' di apposito accompagnatore. 4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attivita' per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e piu' funzionale rispetto alle attivita' medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attivita' in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3. 5. Ai fini del presente articolo si intendono per: a) "funzioni pubbliche" quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici o dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti; b) "servizi pubblici" quelle attivita' economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta. 6. Quanti fruiscono delle esenzioni o della autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidalmente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell'esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime. 7. L'inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l'esecuzione d'ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attivita' od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, e' subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell'importo e' effettuata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione medesima".