Art. 3.
 
1.  Per  ogni  rendiconto  il  riscontro  amministrativo  relativo ai
provvedimenti  per  gli   interventi   pubblici   di   ripristino   e
ricostruzione  di  opere  pubbliche,  di  interesse pubblico locale e
regionale, e di opere di pubblica utilita',  nonche'  gli  interventi
pubblici  per  la  progettazione ed esecuzione diretta delle opere di
riparazione e di ricostruzione degli  edifici  destinati  ad  uso  di
civile  abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all'atto
dell'esame dei documenti giustificativi allegati  al  certificato  di
regolare  esecuzione  dei  lavori o di collaudo e, comunque, all'atto
dell'esame dell'ultimo pagamento.