Art. 3. 1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilita', nonche' gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all'atto dell'esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all'atto dell'esame dell'ultimo pagamento.