Art. 5.
 
   1.  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa
assunti per i contratti di lavoro  a  termine  previsti  dalle  legge
regionali  20  giugno  1977,  n.  30  e  23  dicembre  1977,  n.  63,
successivamente prorogati con  l'art.  1  della  legge  regionale  12
gennaio  1980,  n.  1, con l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre
1981, n. 92, con l'art. 20 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n.
2,  con  l'art.  1  della  legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, con
l'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, e con l'art.  5
della  legge  regionale  21 gennaio 1985, n. 6, assunti anteriormente
alla data del 31 dicembre 1985,  nonche'  i  provvedimenti  di  spesa
assunti successivamente per ulteriori emolumenti da essi derivanti.