Art. 2.
 
   1. All'articolo 184  dell'ordinamento  amministrativo  degli  enti
locali e' aggiunto il seguente comma:
   "E'  consentito  altresi',  sia  per  le oprazioni per le quali e'
previsto il voto palese, sia per quelle per cui e' previsto  il  voto
segreto,   con   esclusione   di   quelle  nelle  quali  e'  prevista
l'indicazione di  nomi,  l'utilizzo  di  impianti  per  la  votazione
elettronica".