Art. 2. 1. All'articolo 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali e' aggiunto il seguente comma: "E' consentito altresi', sia per le oprazioni per le quali e' previsto il voto palese, sia per quelle per cui e' previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali e' prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica".