Art. 3. 1. Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente: "Le elezioni del nuovo consiglio si svolgono alla data fisata per il primo turno utile di elezioni amministrative. Tali elezioni non possono svolgersi ove alla dalla prevista non siano decorsi almeno sei mesi da quella del provvedimento presidenziale di decadenza o di scioglimento del consiglio".