Art. 3.
 
   1.  Gli  articoli  56  e 146 dell'ordinamento amministrativo degli
enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963,  n.  16,  e
successive modifiche, sono sostituiti dal seguente:
   "Le  elezioni del nuovo consiglio si svolgono alla data fisata per
il primo turno utile di elezioni amministrative.  Tali  elezioni  non
possono  svolgersi  ove  alla dalla prevista non siano decorsi almeno
sei mesi da quella del provvedimento presidenziale di decadenza o  di
scioglimento del consiglio".