Art. 5.
 
   1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale
6  marzo  1986,  n. 9, e' adottato dalla provincia regionale entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Al  piano  e' allegato un programma pluriennale di attuazione,
nel  quale  e'  indicato  l'ordine  di  priorita'  delle   opere   da
realizzare.  Tale ordine e' vincolante anche ai sensi dell'articolo 1
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
   3. Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli  enti
locali e le amministrazioni pubbliche interessati.
   4.  Il  piano  e'  approvato  dall'Assessorato  regionale  per  il
territorio   e   l'ambiente,   sentito   il    Consiglio    regionale
dell'urbanistica.
   5. Il piano e' sottoposto a revisione dopo cinque anni.
   6.  Varianti  al  piano sono ammesse con lo stesso procedimento di
cui ai commi precedenti.
   7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo  27  della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.