Art. 5. 1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e' adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Al piano e' allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale e' indicato l'ordine di priorita' delle opere da realizzare. Tale ordine e' vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. 3. Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati. 4. Il piano e' approvato dall'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica. 5. Il piano e' sottoposto a revisione dopo cinque anni. 6. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. 7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.