Art. 6.
 
   1.  E' abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e suc-
cessive modificazioni, con eccezione degli articoli che  disciplinano
o che richiamano le procedure elettorali.
   2.  Sono  abrogate,  altresi',  tutte le norme in contrasto con la
presente legge.