Art. 7.
 
   1.  La  normativa  peer  l'elezione  diretta  del   sindaco,   del
presidente  della  provincia  regionale  e  quella per l'elezione dei
consigli  comunali  e  provinciale  sara'  esaminata   dall'Assemblea
regionale  siciliana,  su iniziativa del Governo regionale, entro sei
mesi dall'approvazione della presente legge.