(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 66
                        del 23 novembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  quarto  comma  dell'art.  3  della  legge  regionale  51/89 e'
sostituito dai seguenti:
   4. nell'ambito della dotazione  organica  complessiva  di  cui  al
primo  comma,  il  Consiglio  regionale  su  proposta dell'Ufficio di
Presidenza, sentite le OO.SS., con le procedure di  cui  all'art.  31
della  legge  regionale  41/90 determina con propria deliberazione la
dotazione organica dei propri uffici, ripartita  per  qualifiche.  La
proposta,  prima della presentazione il Consiglio, e' comunicata alla
Giunta Regionale che puo' far  pervenire  all'Ufficio  di  Presidenza
entro  trenta  giorni  proprie eventuali osservazioni per gli aspetti
relativi alle compatibilita' complessive di organico e finanziarie.
   4-bis. Il  Consiglio  Regionale,  con  deliberazione  adottata  su
proposta  della  Giunta,  sentite  le OO.SS. del personale, determina
altresi', nell'ambito della stessa dotazione organica complessiva:
     a) la dotazione organica complessiva, ripartita per  qualifiche,
del Centro Direzionale;
     b)  la  dotazione organica complessiva, ripatita per qualifiche,
per gli Uffici del Comitato Regionale di Controllo;
     c) La dotazione organica complessiva, ripartita per  qualifiche,
degli Uffici del Genio Civile;
     d)  la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche,
di ciascuno degli Enti Regionali;
     e) il contigente numerico complessivo, ripartito per qualifiche,
del personale agli Enti Locali per l'esercizio delle  funzioni  dele-
gate.