(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 66 del 23 novembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 51/89 e' sostituito dai seguenti: 4. nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al primo comma, il Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentite le OO.SS., con le procedure di cui all'art. 31 della legge regionale 41/90 determina con propria deliberazione la dotazione organica dei propri uffici, ripartita per qualifiche. La proposta, prima della presentazione il Consiglio, e' comunicata alla Giunta Regionale che puo' far pervenire all'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilita' complessive di organico e finanziarie. 4-bis. Il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, sentite le OO.SS. del personale, determina altresi', nell'ambito della stessa dotazione organica complessiva: a) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, del Centro Direzionale; b) la dotazione organica complessiva, ripatita per qualifiche, per gli Uffici del Comitato Regionale di Controllo; c) La dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, degli Uffici del Genio Civile; d) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, di ciascuno degli Enti Regionali; e) il contigente numerico complessivo, ripartito per qualifiche, del personale agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni dele- gate.