Art. 23-bis Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale degli uffici consiliari 1. In caso di vancanza di posti della seconda qualifica dirigenziale all'Ufficio di Presidenza puo', in via transitoria, attribuire le funzioni a scavalco ad altro dirigente di pari qualifica assegnato al Consiglio. 2. La copertura in via stabile del posto puo' essere effettuata mediante l'assegnazione di altro dirigente di pari qualifica. L'assegnazione e' disposta con provvedimento della Giunta, su richiesta e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza. 3. Qualora non sia possibile dare applicazione a quanto previsto dai precedenti commi, la Giunta, in conformita' alle richieste nominative dell'Ufficio di Presidenza, provvede entro trenta giorni ad affidare le funzioni a dirigente della prima qualifica. 4. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 23. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 14 novembre 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 9 ottobre 1991 ed e' stata vistata del Commissario del Governo l'8 novembre 1991.