Art. 23-bis
          Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale
                       degli uffici consiliari
 
   1.  In  caso  di  vancanza  di  posti  della   seconda   qualifica
dirigenziale  all'Ufficio  di  Presidenza  puo',  in via transitoria,
attribuire  le  funzioni  a  scavalco  ad  altro  dirigente  di  pari
qualifica assegnato al Consiglio.
   2.  La  copertura  in via stabile del posto puo' essere effettuata
mediante  l'assegnazione  di  altro  dirigente  di  pari   qualifica.
L'assegnazione   e'  disposta  con  provvedimento  della  Giunta,  su
richiesta e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.
   3. Qualora non sia possibile dare applicazione a  quanto  previsto
dai  precedenti  commi,  la  Giunta,  in  conformita'  alle richieste
nominative dell'Ufficio di Presidenza, provvede entro  trenta  giorni
ad affidare le funzioni a dirigente della prima qualifica.
   4.  Si  applicano  le disposizioni di cui al secondo e terzo comma
del precedente art. 23.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 14 novembre 1991
 
                              MARCUCCI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale  il  9
ottobre  1991  ed  e'  stata  vistata del Commissario del Governo l'8
novembre 1991.