Art. 49-bis. Copertura dei posti del Consiglio Regionale 1. I posti vacanti della dotazione organica degli uffici consiliari sono coperti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza. Qualora la Giunta non provveda entro il termine sopra indicato, l'Ufficio di Presidenza puo' avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato nel Ruolo Unico Regionale, di qualifica e profilo corrispondente al posto da coprire. La Giunta adotta il conseguente provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta giorni con le procedure di cui all'art. 49 della legge regionale 51/1089. 2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti vacanti a norma del comma precedente, la Giunta attiva la procedura di assunzione, secodo le norme di legge, entro i successivi trenta giorni, ovvero, a richiesta dell'Ufficio di Presidenza, avvia la procedura per il comando.