Art. 49-bis.
             Copertura dei posti del Consiglio Regionale
 
   1.   I   posti  vacanti  della  dotazione  organica  degli  uffici
consiliari  sono  coperti  dalla  Giunta  regionale,   nel   rispetto
dell'art.  62  dello  Statuto,  entro sessanta giorni dalla richiesta
formulata dall'Ufficio di Presidenza. Qualora la Giunta non  provveda
entro  il  termine  sopra  indicato,  l'Ufficio  di  Presidenza  puo'
avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato
nel Ruolo Unico Regionale, di qualifica e profilo  corrispondente  al
posto  da  coprire.  La Giunta adotta il conseguente provvedimento di
trasferimento entro i successivi trenta giorni con  le  procedure  di
cui all'art. 49 della legge regionale 51/1089.
   2.  Qualora  non sia possibile provvedere alla copertura dei posti
vacanti a norma del comma precedente, la Giunta attiva  la  procedura
di  assunzione,  secodo  le norme di legge, entro i successivi trenta
giorni, ovvero, a richiesta  dell'Ufficio  di  Presidenza,  avvia  la
procedura per il comando.