Art. 2. 1. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attivita' istituzionale di ricerca e formazione nei settori della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali. 2. Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Accademia, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'Accademia. 3. In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia e' tenuta a richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.