Art. 2.
 
   1.  La  partecipazione  della  Provincia  autonoma di Bolzano alla
costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto,  la
rappresentanza  della  Provincia  stessa  negli  organi  sociali e la
scelta  preferenziale  dell'attivita'  istituzionale  di  ricerca   e
formazione  nei  settori  della lingua e del diritto, delle questioni
ambientali nell'arco alpino,  delle  problematiche  etniche  e  delle
autonomie regionali.
   2.   Il   Presidente   della  Giunta  provinciale  approva  l'atto
costitutivo e lo statuto dell'Accademia, previa  deliberazione  della
Giunta  stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli
organi sociali dell'Accademia.
   3. In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei
fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia e' tenuta  a  richiedere  il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.