IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societa' minori che gestiscono impianti di risalita, e' prorogata al 31 dicembre 1991. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 200.000.000, gravera' sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante riduzione di parti importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Azienda regionale e commercializzazione promozionale turistica (area attivita' produttive - settore turismo - punto D.2.5.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991; su detto stanziamento rimane a disposizione la minor somma di L. 3.000.000.000.