IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.  L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come
successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno  1988,  n.
47, concernente interventi a favore di societa' minori che gestiscono
impianti di risalita, e' prorogata al 31 dicembre 1991.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in L. 200.000.000, gravera' sul capitolo 64680 del  bilancio
di previsione della Regione per l'anno 1991.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al comma due si provvede
mediante riduzione di parti importo dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 67000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.
8  al  bilancio per l'anno in corso, concernente "Azienda regionale e
commercializzazione promozionale turistica (area attivita' produttive
- settore turismo - punto D.2.5.)" della parte spesa del bilancio  di
previsione  della  Regione  per  l'anno  1991;  su detto stanziamento
rimane a disposizione la minor somma di L. 3.000.000.000.