Art. 11. Zone di urbanizzazione controllata 1. All'intemo delle zone di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, gia' previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco o perche' costitutive dell'ecosistema originario o perche' funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione. 2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale. 3. Il piano ambientale puo' dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione. 4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati. 5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.