Art. 11.
                 Zone di urbanizzazione controllata
 
   1.  All'intemo  delle  zone  di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di
urbanizzazione controllata le aree edificate  o  solo  urbanizzate  o
urbanizzabili,  gia'  previste  dagli  strumenti urbanistici vigenti,
nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali  sono
state  profondamente  o  irreversibilmente  trasformate, ma che fanno
parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del  Parco  o
perche'    costitutive    dell'ecosistema    originario   o   perche'
funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.
   2.  All'interno  di  tali  zone  si  applica  la  normativa  dello
strumento urbanistico comunale.
   3.  Il  piano  ambientale  puo'  dettare  norme  in relazione alle
singole  zone,  alla  loro  collocazione   e   alle   caratteristiche
ambientali  e  individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e
periferiche al territorio del Parco, nelle quali  ospitare  strutture
ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.
   4.  Fino  all'adozione  del piano ambientale si applicano le norme
degli  strumenti  urbanistici  vigenti  o  le  norme  in  regime   di
salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.
   5.   Fino   all'adozione  del  piano  ambientale  sono  consentiti
l'adozione e l'approvazione di varianti  agli  strumenti  urbanistici
vigenti,  a eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone
residenziali e produttive.