Art. 12. Prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione 1. In osservanza di quanto disposto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle parti del territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso, esterne alla perimetrazione del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitate dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati, non sono consentiti: a) l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia; b) l'apertura di cave; c) le discariche di qualsiasi tipo; d) lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; e) i centri di raccolta e di rottamazione.