Art. 12.
        Prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili
                      nella zona di protezione
 
   1. In osservanza di quanto disposto dal d.P.R. 24 maggio 1988,  n.
236, fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non  eccedente  i 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge,
nelle parti del territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e
Quinto di Treviso, esterne alla perimetrazione del Parco  e  comprese
nella  fascia  a  nord  di  tale  perimetro e delimitate dalla strada
congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e  Mozzati,
non sono consentiti:
     a)  l'accumulo  di  concimi  organici,  salvo  i  letamai  e  le
concimaie costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia;
     b) l'apertura di cave;
     c) le discariche di qualsiasi tipo;
     d) lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, reflui,  sostanze
chimiche pericolose, sostanze radioattive;
     e) i centri di raccolta e di rottamazione.