Art. 13. Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna 1. L'esercizio della pesca e' regolamentato dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e fino all'entrata in vigore del piano ambientale l'asta fluviale del Sile compresa nell'area del Parco resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti delle Province di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza. 2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico- faunistiche potra' modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione degli obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche per la pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto dell'esercizio della pesca, riservando altresi' parte consistente delle rimanenti aree alla pesca libera. 3. All'interno del Parco e' vietata ogni forma di caccia. 4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e tali da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di conservazione naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e all'equilibrio fra le sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura, l'Ente parco su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante cattura con mezzi selettivi. 5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia competente per territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza per le aree limitrofe al perimetro del Parco.