Art. 13.
         Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna
 
   1.  L'esercizio della pesca e' regolamentato dalla legge regionale
9 dicembre 1986, n.  50  e  fino  all'entrata  in  vigore  del  piano
ambientale  l'asta  fluviale  del  Sile  compresa nell'area del Parco
resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti  delle  Province
di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza.
   2.   Il   piano  ambientale  dopo  approfondite  indagini  ittico-
faunistiche potra' modificare perimetri e regolamenti delle aree,  in
funzione  degli  obiettivi  di  ripopolamento  delle  specie  animali
individuando anche per la pesca aree destinate  a  ripopolamento  con
divieto  assoluto  dell'esercizio  della  pesca,  riservando altresi'
parte consistente delle rimanenti aree alla pesca libera.
   3. All'interno del Parco e' vietata ogni forma di caccia.
   4.  Qualora  all'interno  del  Parco  si  verificassero  eccessive
concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti
e  tali  da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di
conservazione  naturalistica,  al  patrimonio  faunistico   nel   suo
complesso  e  all'equilibrio  fra  le  sue  componenti,  alle colture
agricole e alla piscicoltura, l'Ente parco  su  conforme  parere  del
Comitato   tecnico-scientifico,  cura  gli  interventi  necessari  al
ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante cattura  con  mezzi
selettivi.
   5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia
competente  per  territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza
per le aree limitrofe al perimetro del Parco.