Art. 14.
  Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco
 
   1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il  Consiglio
dell'Ente  parco delibera programmi biennali di interventi e di opere
per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.
   2. I programmi prevedono in particolare:
     a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
miglioramento da operarsi per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio   naturale  e  ambientale,  nonche'  l'individuazione  dei
soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;
     b)  gli  interventi  nei  settori   dell'agricoltura   e   della
piscicoltura  della  difesa  dei  boschi  dagli incendi, della difesa
idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento
 
faunistico e dell'agriturismo;
     c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo
e turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
     d) le previsioni di spesa per l'attuazione del  programma  e  le
priorita' degli interventi.
   3.  La  realizzazione  delle  singole  opere  di  attuazione degli
interventi previsti dal programmi e' approvata dal Comitato esecutivo
previo parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione  delle
opere  equivale a dichiarazione di pubblica utilita' indifferibilita'
e urgenza delle stesse.
   4.   Per   quanto    riguarda    specificatamente    il    settore
dell'agricoltura,  nei  programmi  biennali  possono  essere previste
apposite convenzioni, anche onerose, con  gli  operatori  interessati
per   introdurre   pratiche   agricole   compatibili  con  l'ambiente
attraverso:
     a)  la  riduzione  dell'impiego  di  pesticidi,   diserbanti   e
fertilizzanti chimici;
     b)  l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque
ecocompatibili;
     c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi  compresi  gli
interventi di recupero forestale;
     d)  la  sospensione  dell'attivita'  agricola per alcuni periodi
dell'anno o per parti della superficie agraria;
     e) la formazione  di  corridoi  ecologici  nelle  zone  agricole
attraverso una striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua,
su  entrambe le sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat
ma anche l'acqua come risorsa.