Art. 17. Funzioni e organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente parco: a) il Consiglio; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Nell'area del Parco, l'Ente parco esercita le funzioni amministrative in materia di tutela della flora e della fauna inferiore di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e suc- cessive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente. 3. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, ha inizio decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi. L'avvenuta costituzione degli organi e' comunicata dal Presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giomi successivi al ricevimento della comunicazione, ne' da notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Analoga comunicazione e' effettuata dal Presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1. I procedimenti gia' avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 16.