Art. 17.
                     Funzioni e organi dell'Ente
 
   1. Sono organi dell'Ente parco:
     a) il Consiglio;
     b) il Comitato esecutivo;
     c) il Presidente;
     d) il Collegio dei revisori dei conti.
   2.   Nell'area  del  Parco,  l'Ente  parco  esercita  le  funzioni
amministrative in  materia  di  tutela  della  flora  e  della  fauna
inferiore  di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio
forestale regionale territorialmente competente.
   3. L'esercizio delle funzioni previste  dal  comma  2,  ha  inizio
decorsi   90  giorni  dalla  costituzione  degli  organi.  L'avvenuta
costituzione degli organi  e'  comunicata  dal  Presidente  dell'Ente
parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine
di  15  giomi  successivi  al ricevimento della comunicazione, ne' da
notizia  mediante  pubblicazione  nel  Bollettino   ufficiale   della
Regione. Analoga comunicazione e' effettuata dal Presidente dell'Ente
parco  ai  sindaci  dei comuni di cui all'art. 1. I procedimenti gia'
avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi  e  gli
enti originariamente competenti.
   4.  Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento
e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dal  regolamento
di cui all'art. 16.