Art. 20.
                     Presidente dell'Ente parco
 
   1.  Il  Presidente  dell'Ente  parco  e'  eletto dal Consiglio nel
proprio seno a maggioranza assoluta dei  presenti.  Qualora  non  sia
raggiunta  la  maggioranza richiesta nella prima votazione si procede
successivamente a una votazione di ballottaggio tra i  due  candidati
che  abbiano  riportato piu' voti, risultando eletto il candidato con
il maggior numero di voti.
   2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e  presiede  il
Consiglio,  il  Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico;
vigila  sull'esatta  e  tempestiva   esecuzione   dei   provvedimenti
deliberati.
   3.  Nei  casi  di  assoluta  necessita' e urgenza il Presidente e'
autorizzato a compiere gli atti e  ad  adottare  i  provvedimenti  di
competenza  del  Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per
la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata  notizia  alla
Giunta  regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e
dovranno essere sottoposti a ratifica del  Comitato  esecutivo  nella
prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.
   4. Il Presidente inoltre:
      a)  rilascia  l'autorizzazione  per la raccolta della flora, di
minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
     b) autorizza le attivita' di ricerca scientifica.
   5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
sono esercitate dal Vicepresidente.
   6. Al Presidente dell'Ente parco competono un'indennita' di carica
mensile di importo pari al 60% dell'indennita'  di  carica  stabilita
nella  tabella  A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n.
64 e successive modificazioni e  integrazioni,  nonche'  il  rimborso
delle  spese  e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5
della medesima legge.