Art. 20. Presidente dell'Ente parco 1. Il Presidente dell'Ente parco e' eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato piu' voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti. 2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati. 3. Nei casi di assoluta necessita' e urgenza il Presidente e' autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione. 4. Il Presidente inoltre: a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici; b) autorizza le attivita' di ricerca scientifica. 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. 6. Al Presidente dell'Ente parco competono un'indennita' di carica mensile di importo pari al 60% dell'indennita' di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.