Art. 21.
                    Comitato tecnico-scientifico
 
   1. L'Ente parco, per le finalita' di cui alla presente  legge,  ai
sensi  dell'art.  7  della  legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si
avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
   2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul  piano  ambientale,
sui  regolamenti,  sui  bilanci;  puo'  essere  altresi'  sentito, su
richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco,  riguardo  a
ogni altra questione di particolare rilevanza.
   3.  Il Comitato tecnico scientifico e' nominato entro 3 mesi dalla
nomina del Consiglio dell'Ente parco e dura in carica 5 anni.
   4. Esso e' composto da:
     a) sette esperti nelle seguenti discipline: geografia,  geologia
idrologia,   botanica,   zoologia,   scienze   forestali  e  agrarie,
progettazione ambientale; di tali esperti due sono nominati  su  teme
proposte  dalle  principali  associazioni  protezionistiche  operanti
nell'area del Parco e due  sono  nominati  su  terne  proposte  dalle
associazioni   agricole   maggiormente   rappresentative   a  livello
regionale;
     b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari
regionali competenti per materia;
     c) il Soprintendente ai Beni archeologici del Veneto;
     d) il Direttore del Parco.
   5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico  e'  il  Presidente
dell'Ente parco o un suo delegato.
   6. Le funzioni di segretario sono volte da un dipendente dell'Ente
parco.
   7.   Ai  membri  del  Comitato  tecnico-scientifico  competono  le
indennita' e il rimborso delle spese  nella  misura  stabilita  dalla
legge  regionale  3  agosto  1978, n. 40 e successive modificazioni e
integrazioni.