Art. 21. Comitato tecnico-scientifico 1. L'Ente parco, per le finalita' di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. 2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; puo' essere altresi' sentito, su richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza. 3. Il Comitato tecnico scientifico e' nominato entro 3 mesi dalla nomina del Consiglio dell'Ente parco e dura in carica 5 anni. 4. Esso e' composto da: a) sette esperti nelle seguenti discipline: geografia, geologia idrologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale; di tali esperti due sono nominati su teme proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco e due sono nominati su terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia; c) il Soprintendente ai Beni archeologici del Veneto; d) il Direttore del Parco. 5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico e' il Presidente dell'Ente parco o un suo delegato. 6. Le funzioni di segretario sono volte da un dipendente dell'Ente parco. 7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennita' e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.