Art. 22. Consulta per il Parco 1. La Consulta per il Parco e' la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione del piano ambientale e dei programmi di attivita' dell'Ente parco. 2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio fra le Organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonche' fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area del Parco. 3. I componenti della Consulta sono designati in numero di almeno uno per associazione o organizzazione, dalle singole associazioni o organizzazioni. 4. Essa e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Ente parco ed e' dallo stesso presieduta.