Art. 22.
                        Consulta per il Parco
 
   1. La Consulta per il Parco e' la struttura idonea a promuovere la
partecipazione degli organismi interessati in vista della  formazione
del piano ambientale e dei programmi di attivita' dell'Ente parco.
   2.  Gli  organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal
Consiglio  fra  le  Organizzazioni  professionali   agricole   e   le
associazioni  protezionistiche,  ecologico-naturalistiche,  del tempo
libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello  regionale,
nonche'  fra  le  istituzioni e gli organismi scientifici interessati
all'area del Parco.
   3. I componenti della Consulta sono designati in numero di  almeno
uno  per  associazione o organizzazione, dalle singole associazioni o
organizzazioni.
   4. Essa e' convocata almeno  due  volte  all'anno  dal  Presidente
dell'Ente parco ed e' dallo stesso presieduta.