Art. 25.
                          V i g i l a n z a
 
   1. L'Ente vigila con  il  proprio  personale  all'uopo  incaricato
sull'applicazione  della  presente legge e di ogni altra disposizione
conseguente;  adotta  e  fa  eseguire  i  provvedimenti  relativi   a
eventuali  infrazioni.  Nei  limiti del servizio cui sono destinati e
secondo  le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui
sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento  e  contestazione,
sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del Codice
di procedura penale.
   2.  Per  l'adempimento  dei compiti di vigilanza puo' essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e  delle  province
interessate al territorio del Parco, nonche' delle strutture tecniche
regionali.   Puo'   inoltre   essere  utilizzato,  mediante  apposite
convenzioni, personale indicato  da  enti  e  associazioni  con  fine
istituzionale   di   protezione  della  natura,  avente  i  necessari
requisiti.
   3. Il  personale  di  vigilanza  provvede  all'accertamento,  alla
contestazione  e  alla  notificazione  delle  infrazioni, redigendo i
relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13
a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.
   4.  Nei  casi  in  cui  l'infrazione  ha  provocato  un  danno   o
un'alterazione  ambientale,  l'obbligo  di rapporto sussiste anche se
sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura   ridotta   della   sanzione
amministrativa pecuniaria.
   5.  Qualora  il  personale  preposto  alla  vigilanza  constati la
violazione  di  prescrizioni  di  competenza   di   altre   autorita'
amministrative,  provvede  a  informare  tempestivamente  l'autorita'
competente.
   6. Il Direttore del Parco redige  annualmente  un  rapporto  sulle
infrazioni rilevate.