Art. 25. V i g i l a n z a 1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del Codice di procedura penale. 2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza puo' essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province interessate al territorio del Parco, nonche' delle strutture tecniche regionali. Puo' inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti. 3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689. 4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. 5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorita' amministrative, provvede a informare tempestivamente l'autorita' competente. 6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.