Art. 27.
                        Controllo sugli atti
 
   1. Sono sottoposti ad approvazione della Giunta regionale:
     a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
     b) il conto consuntivo;
     c) il regolamento del Parco;
     d) le spese che impegnano il bilancio dell'Ente parco  per  piu'
annualita';
     e) la pianta organica del personale;
     f) i programmi di cui all'art. 14;
     g) la partecipazione in societa'.
   2.  Gli  atti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale
entro 10 giorni dalla loro adozione.
   3. Le deliberazioni del Consiglio diverse  da  quelle  di  cui  al
comma  1 e le deliberazioni del Comitato esecutivo sono inviate entro
cinque giorni lavorativi dalla loro adozione alla Giunta regionale  e
diventano  esecutive se la stessa ne abbia comunicato la presa d'atto
o  se,  nel  termine  di  20  giorni  dal  ricevimento,  non   chieda
chiarimenti  o  elementi  integrativi  di  giudizio o non ne pronunci
l'annullamento.
   4. Le  deliberazioni  del  Consiglio  concernenti  la  nomina  dei
componenti   il  Comitato  esecutivo  sono  comunicate  al  Consiglio
regionale.