Art. 27. Controllo sugli atti 1. Sono sottoposti ad approvazione della Giunta regionale: a) il bilancio preventivo e le relative variazioni; b) il conto consuntivo; c) il regolamento del Parco; d) le spese che impegnano il bilancio dell'Ente parco per piu' annualita'; e) la pianta organica del personale; f) i programmi di cui all'art. 14; g) la partecipazione in societa'. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione. 3. Le deliberazioni del Consiglio diverse da quelle di cui al comma 1 e le deliberazioni del Comitato esecutivo sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la stessa ne abbia comunicato la presa d'atto o se, nel termine di 20 giorni dal ricevimento, non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o non ne pronunci l'annullamento. 4. Le deliberazioni del Consiglio concernenti la nomina dei componenti il Comitato esecutivo sono comunicate al Consiglio regionale.