Art. 3.
                   Contenuti del piano ambientale
 
   1.  Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16
agosto 1984, n. 40, e' formato al  duplice  scopo  di  assicurare  la
necessaria  tutela  e  valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo
sviluppo economico e sociale.
   2. Il piano ambientale determina:
     a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
     b) le  suddivisioni  del  Parco  in  zone  diverse,  secondo  le
indicazioni  di  cui  agli  articoli  9,  10  e 11; per zone omogenee
possono  essere  redatti  specifici  piani   ambientali   anche   con
articolazioni diverse;
     c)  gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro,
recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei  soggetti
abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
     d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture
per  un'utilizzazione  collettiva  dei  beni  o  per  altre  esigenze
strettamente connesse alle finalita' del Parco;
     e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse  aree
comprese  nel  Parco,  nonche' la regolamentazione delle attivita' di
trasformazione consentite;
     f) le modalita' di cessazione o di riconversione delle attivita'
incompatibili con le finalita' del Parco;
     g)  le   attivita'   produttive   agricole   e   silvo-forestali
compatibili con le finalita' del Parco;
     h)  i  modi  e  le  forme  di  utilizzazione  sociale  dei  beni
costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
     i) la distinzione tra i biotopi a  seconda  che  debbano  essere
lasciati  prevalentemente  all'evoluzione naturale ovvero che possano
essere soggetti a trasformazioni orientate;
     l) gli indirizzi e i criteri per  gli  interventi  sulla  flora,
sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
   3. Il piano ambientale determina altresi, in particolare:
     a)  i  perimetri  dei centri storici, tenuto conto dei perimetri
previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80,  e  delle  zone
archeologiche;
     b)  gli  edifici  esistenti  e le aree da destinare a sede delle
attivita' dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti  con  le
finalita' del Parco;
     c)  le  specifiche  misure  di tutela e di risanamento dei corpi
idrici;
     d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate  per
la sosta e il ristoro;
     e) la rete viaria distinguendola in:
     1) percorsi pedonali e ciclabili;
     2) strade carrabili non asfaltate;
     3) strade carrabili che consentono l'accesso al soli residenti;
     4) strade carrabili asfaltate;
     5) percorsi dei mezzi pubblici;
     f)  le  aree  attrezzate  per  il  gioco,  lo  sport,  la  sosta
distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
     g) le reti tecnologiche per raggiungere  con  approvvigionamento
idrico,   illuminazione   e  fognatura,  le  aree  attrezzate  e  gli
insediamenti di cui e' prevista la permanenza o l'espansione;
     h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie  arboree
di  cui  e'  vietato  l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con
specie uguali o diverse e' soggetta ad autorizzazione;
     i) il censimento di  tutti  gli  edifici  di  pregio  ambientale
storicoartistico  e  relative  categorie  di intervento, tenuto conto
delle deliberazioni  gia'  adottate  dalle  amministrazioni  comunali
sulla  base  delle  leggi  regionali  5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno
1985, n. 61;
     l)  la  suddivisione  delle  aree  agricole  in  relazione  alla
qualita' e alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla legge
regionale  5 marzo 1985, n. 24 e dalle "grafie e simbologie regionali
unificate";
     m) le zone nelle quali e' consentita la  navigazione  a  motore,
fissando i limiti in relazione alla potenza dei motori;
     n)  le  modalita'  per l'esercizio dell'attivita di piscicoltura
anche mediante apposito regolamento.
   4.  Ai  fini  della  tutela  paesaggistico-ambientale,  il   piano
ambientale  enuncia  gli  indirizzi  in  ordine  alla  pianificazione
territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.
   5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al
perimetro del Parco e situate a nord  della  delimitazione  inferiore
della fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi
del  d.P.R.  24  maggio  1988,  n. 236 e in conformita' con l'art. 20
delle Norme di attuazione del piano regionale  di  risanamento  delle
acque  approvato  con provvedimento del Consiglio regionale in data 1
settembre 1989, n. 962.