Art. 3. Contenuti del piano ambientale 1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e' formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale. 2. Il piano ambientale determina: a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco; b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11; per zone omogenee possono essere redatti specifici piani ambientali anche con articolazioni diverse; c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco; d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalita' del Parco; e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonche' la regolamentazione delle attivita' di trasformazione consentite; f) le modalita' di cessazione o di riconversione delle attivita' incompatibili con le finalita' del Parco; g) le attivita' produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalita' del Parco; h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione; i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate; l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 3. Il piano ambientale determina altresi, in particolare: a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, e delle zone archeologiche; b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attivita' dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalita' del Parco; c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici; d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro; e) la rete viaria distinguendola in: 1) percorsi pedonali e ciclabili; 2) strade carrabili non asfaltate; 3) strade carrabili che consentono l'accesso al soli residenti; 4) strade carrabili asfaltate; 5) percorsi dei mezzi pubblici; f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato; g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui e' prevista la permanenza o l'espansione; h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui e' vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse e' soggetta ad autorizzazione; i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storicoartistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni gia' adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61; l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualita' e alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e dalle "grafie e simbologie regionali unificate"; m) le zone nelle quali e' consentita la navigazione a motore, fissando i limiti in relazione alla potenza dei motori; n) le modalita' per l'esercizio dell'attivita di piscicoltura anche mediante apposito regolamento. 4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco. 5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e in conformita' con l'art. 20 delle Norme di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale in data 1 settembre 1989, n. 962.