Art. 31.
                          Norma finanziaria
 
   1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto,  di  cui
all'art.  28  della  legge  regionale  16  agosto  1984,  n.  40,  e'
determinato  nella  misura  di  lire  1.700.000.000   di   cui   lire
200.000.000  da  destinare  al  restauro  e recupero di immobili gia'
adibiti a mulini idraulici da destinare a sede  delle  attivita'  del
Parco.  La  residua  somma di lire 1.500.000.000 e' comprensiva degli
oneri relativi alla redazione del piano ambientale.
   2. Alla copertura delle spese  di  cui  al  precedente  comma,  si
provvede  con  i  fondi stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli
enti di gestione dei Parchi naturali" dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.
   3. Per le spese di gestione del Parco e' assegnato  un  contributo
di  lire  100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050
"Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali"  dello
stato   di   previsione   della  spesa  del  bilancio  regionale  per
l'esercizio finanziario 1991.