Art. 31. Norma finanziaria 1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e' determinato nella misura di lire 1.700.000.000 di cui lire 200.000.000 da destinare al restauro e recupero di immobili gia' adibiti a mulini idraulici da destinare a sede delle attivita' del Parco. La residua somma di lire 1.500.000.000 e' comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale. 2. Alla copertura delle spese di cui al precedente comma, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli enti di gestione dei Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991. 3. Per le spese di gestione del Parco e' assegnato un contributo di lire 100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 "Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.