Art. 5. Procedimento di formazione del piano ambientale 1. Il piano ambientale e' adottato dall'Ente parco di cui all'art. 15 ed e' redatto avvalendosi degli studi e documenti gia' predisposti dagli enti territoriali interessati. 2. Entro 8 giorni esso e' depositato presso la segreteria delle provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prendeme visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni. 3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli enti di cui al comma 2. 4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente dell'Ente parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni. 5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e' approvato dal Consiglio regionale che puo' introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonche' di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo piano e' depositato presso la segreteria delle provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni interessati a disposizione del pubblico. 6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.