Art. 5.
           Procedimento di formazione del piano ambientale
 
   1. Il piano ambientale e' adottato dall'Ente parco di cui all'art.
15 ed e' redatto avvalendosi degli studi e documenti gia' predisposti
dagli enti territoriali interessati.
   2.  Entro  8  giorni esso e' depositato presso la segreteria delle
provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2
dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque  ha
facolta'  di prendeme visione e, nei 30 giorni successivi, presentare
le proprie osservazioni.
   3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla  data  di
pubblicazione  dell'avviso  pubblico  dell'avvenuto deposito all'albo
degli enti di cui al comma 2.
   4. Scaduto il termine per  la  presentazione  di  osservazioni  il
Presidente  dell'Ente  parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione
il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni  pervenute
e alle eventuali controdeduzioni.
   5.  Il  piano  ambientale, previo parere della Commissione tecnica
regionale, integrata ai sensi dell'art. 10 della legge  regionale  16
agosto  1984,  n.  40,  e' approvato dal Consiglio regionale che puo'
introdurvi le modifiche necessarie  per  la  tutela  degli  interessi
ambientali  nonche'  di  ogni altro interesse regionale o statale. La
delibera di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto e il relativo piano e' depositato presso la segreteria
delle provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni interessati
a disposizione del pubblico.
   6.  Il  piano  ambientale  entra  in  vigore  15  giorni  dopo  la
pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto.