Art. 6.
                   Efficacia del piano ambientale
 
   1.  Il  piano  ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art.
124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di pi-
ano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti
di prescrizioni e vincoli, l'automatica  variazione  degli  strumenti
urbanistici,   generali   e   attuativi,   in   corrispondenza   alle
prescrizioni e ai vincoli approvati.
   2. Il piano ambientale,  relativamente  al  perimetro  del  Parco,
sostituisce  le  prescrizioni  e  i  vincoli  del  Piano territoriale
regionale di coordinamento (P.t.r.c.).
   3. Il piano ambientale puo'  essere  attuato  attraverso  progetti
speciali anche in tempi successivi.