Art. 6. Efficacia del piano ambientale 1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di pi- ano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati. 2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (P.t.r.c.). 3. Il piano ambientale puo' essere attuato attraverso progetti speciali anche in tempi successivi.