Art. 8.
                 Classificazione delle aree protette
 
   1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia  di  cui
agli  artt.  9,  10  e  11 il territorio del parco e' suddiviso nelle
seguenti zone:
     a) zona di riserva naturale generale;
     b) zona agricola;
     c) zona di urbanizzazione controllata.
   2. Il piano ambientale, in conformita' agli indirizzi  dei  citati
artt.  9,  10,  11  e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella
planimetria allegata  procede  alla  classificazione  definitiva  del
territorio del Parco.