Art. 8. Classificazione delle aree protette 1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 9, 10 e 11 il territorio del parco e' suddiviso nelle seguenti zone: a) zona di riserva naturale generale; b) zona agricola; c) zona di urbanizzazione controllata. 2. Il piano ambientale, in conformita' agli indirizzi dei citati artt. 9, 10, 11 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata procede alla classificazione definitiva del territorio del Parco.