Art. 9. Zone di riserva naturale generale 1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza. 3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente. 4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti. 5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua: a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalita' di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura; b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalita' di orientare scientificamente l'evoluzione della natura; c) zone di riserva naturale di ripristino forestale destinate alla forestazione naturalistica. 6. Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti del territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico e' ammesso unicamente lungo gli itinerari all'uopo indicati e sistemati, con uso regolamentato. 7. Lo studio di queste zone dovra' fornire anche particolari indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non compromettere la stabilita' dei sistemi ambientali ivi protetti. 8. Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o in stato di degrado ma con possibilita' di evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni ambientali. 9. L'accesso al pubblico e' consentito anche con l'uso di biciclette lungo le strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche appositamente riservate. L'accesso motorizzato e' vietato, salvo per le necessita' dei residenti della zona per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attivita' produttive gia' esistenti nell'area. Particolare cura dovra' essere posta nello stabilire le norme cui dovranno sottostare le attivita' produttive presenti sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'area. 10. Le zone di riserva naturale di ripristino forestale sono destinate alla forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura mediante operazioni di rimboschimento del paesaggio fluviale. 11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti: a) l'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al servizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale e rurale; b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, pre- via autorizzazione delle autorita' competenti; c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi; d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente; e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno; f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque; g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarita' geologiche, paleontologiche mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attivita' agricola e pastorale nonche' per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco; h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile; i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilita' e per esigenze fito-sanitarie; e' consentita la potatura delle siepi; sono altresi' consentiti, previo parere delle autorita' competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante; l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche; m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali; n) la costruzione di nuovi edifici. 12. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni: a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) del comma 11 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonche' quelli relativi alle attivita' agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto; b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali; c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonche' il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume; d) e' consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq; e) e' possibile realizzare opere relative alla distribuzione dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno dell'area ed eventuali opere per la protezione civile; f) e' consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attivita' di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.