Art. 9.
                  Zone di riserva naturale generale
 
   1.  Le  riserve  naturali  sono  zone del territorio del Parco che
rappresentano particolare  interesse  naturalistico  e  paesaggistico
connesso con l'ambiente fluviale.
   2.  In  tali  zone  l'esigenza  della  protezione  del  suolo, del
sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
   3. Nelle zone a riserva  naturale  generale  il  piano  ambientale
determina  gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e
per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.
   4. Le opere relative alla  tutela  idrogeologica  sono  effettuate
secondo  i  criteri  di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque
adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche
ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.
   5.  Nelle  zone  a  riserva  naturale generale il piano ambientale
individua:
     a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalita'  di
proteggere  e  conservare  in  modo  assoluto l'assetto naturalistico
dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione  spontanea  della
natura;
     b)  zone di riserva naturale orientata che hanno la finalita' di
orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
     c) zone di riserva naturale di  ripristino  forestale  destinate
alla forestazione naturalistica.
   6.  Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti
 
del territorio di particolare interesse naturalistico  e  scientifico
per    la    presenza   di   manifestazioni   vegetali,   zoologiche,
geomorfologiche e idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non
sono ammesse utilizzazioni che non siano  rivolte  allo  scopo  della
conservazione  dell'ambiente  naturale della zona stessa. Il pubblico
e'  ammesso  unicamente  lungo  gli  itinerari  all'uopo  indicati  e
sistemati, con uso regolamentato.
   7.  Lo  studio  di  queste  zone  dovra' fornire anche particolari
indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze,  al  fine  di  non
compromettere la stabilita' dei sistemi ambientali ivi protetti.
   8.  Le  zone  di  riserva  naturale orientata comprendono aree con
vegetazione naturale da conservare o  in  stato  di  degrado  ma  con
possibilita'   di   evoluzione   verso  un  equilibrio  ottimale  fra
vegetazione e condizioni ambientali.
   9.  L'accesso  al  pubblico  e'  consentito  anche  con  l'uso  di
biciclette  lungo  le  strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche
appositamente riservate. L'accesso motorizzato e' vietato, salvo  per
le necessita' dei residenti della zona per la coltivazione agricola e
forestale  dei  terreni,  per la conduzione degli impianti pubblici e
delle attivita' produttive gia' esistenti nell'area. Particolare cura
dovra' essere posta nello stabilire le norme cui dovranno  sottostare
le  attivita' produttive presenti sia all'interno che nelle immediate
vicinanze dell'area.
   10. Le zone di  riserva  naturale  di  ripristino  forestale  sono
destinate  alla  forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di
opportune tecniche di impianto e di coltura  mediante  operazioni  di
rimboschimento del paesaggio fluviale.
   11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un  periodo  non  eccedente  i  tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:
     a) l'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al  servizio
dell'attivita' agro-silvo-pastorale e rurale;
     b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di
quelli  necessari per evitare il deterioramento del popolamento, pre-
via autorizzazione delle autorita' competenti;
     c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
     d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili  di  alterare
l'ambiente;
     e)  l'apertura  di nuove cave e riapertura di quelle inattive da
oltre un anno;
     f)  gli  interventi  che  modificano il regime o la composizione
delle acque;
     g) la raccolta, l'asportazione, il  danneggiamento  della  flora
spontanea    e   delle   singolarita'   geologiche,   paleontologiche
mineralogiche, fatti  salvi  gli  interventi  relativi  all'attivita'
agricola  e  pastorale  nonche'  per  fini di studio regolamentati da
apposita convenzione con l'Ente parco;
     h) l'uso di mezzi motorizzati  nei  percorsi  fuori  strada  con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
     i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare
o  sradicare  i  filari  di  siepi  o le singole piante autoctone e/o
naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo  il
caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilita'
e per esigenze fito-sanitarie; e' consentita la potatura delle siepi;
sono  altresi'  consentiti, previo parere delle autorita' competenti,
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
     l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
     m)  le  recinzioni,  ove  non   strettamente   pertinenti   alle
abitazioni;  in  tal  caso dovranno essere realizzate prevalentemente
con siepi o materiali naturali;
     n) la costruzione di nuovi edifici.
   12. Fino all'entrata in vigore  del  piano  ambientale  e  per  un
periodo  non  eccedente  i  tre  anni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
     a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g)  del  comma
11  sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento
dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle  opere  di  difesa
idrogeologica,  nonche'  quelli  relativi  alle  attivita' agricole e
pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
     b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri
di contenimento e  dei  terrazzamenti  debbono  essere  eseguite  con
materiali naturali;
     c)  per  le  costruzioni  esistenti sono ammessi la manutenzione
ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonche'
il  cambiamento   di   destinazione   d'uso   limitatamente   all'uso
agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;
     d)  e'  consentito  l'ampliamento  degli annessi rustici per una
superficie massima di 100 mq;
     e) e' possibile realizzare  opere  relative  alla  distribuzione
dell'energia  elettrica,  alla rete telefonica, agli acquedotti, agli
impianti tecnologici a servizio degli edifici  esistenti  all'interno
dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
     f)  e' consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere
attivita'  di  educazione  naturalistica,   di   protezione   civile,
antincendio,  di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie
per  lo  svolgimento  degli  interventi  consentiti  in   regime   di
salvaguardia.