Art. 2.
               Personale con mansioni di terminalista
 
   1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di cui al precedente
articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di  collaboratore
professionale,  previsti,  oltre  che  dalla  presente  legge,  dalla
tabella A della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, per un  totale
di n. 320 unita', sono assegnati attraverso un'apposita selezione per
titoli  e  prova  pratica a dipendenti con qualifica di Esecutore per
l'attribuzione della figura professionale di  terminalista  ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, della citata legge regionale n. 12.