Art. 2. Personale con mansioni di terminalista 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di collaboratore professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla tabella A della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, per un totale di n. 320 unita', sono assegnati attraverso un'apposita selezione per titoli e prova pratica a dipendenti con qualifica di Esecutore per l'attribuzione della figura professionale di terminalista ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge regionale n. 12.