Art. 4. Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario 1. A Modifica di quanto disposto dall'art. 57, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i requisiti per l'appartenenza al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli previsti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo. 2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo originario di ispettori di cui al citato art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, con anzianita' di 5 anni nella qualifica di istruttore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai posti, sono inquadrati nella qualifica fiinzionale di istruttore direttivo, previo superamento di concorso interno riservato. 3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.