Art. 4.
      Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario
 
   1. A Modifica di quanto disposto dall'art. 57, terzo  comma  della
legge   regionale   31   ottobre   1980,   n.  88,  i  requisiti  per
l'appartenenza al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo
nel settore agricolo e alimentare sono quelli previsti dalla  vigente
normativa  per  i  dipendenti  regionali  con qualifica funzionale di
istruttore direttivo.
   2. I  dipendenti  regionali  in  servizio  costituenti  il  nucleo
originario  di  ispettori  di  cui  al  citato  art.  57  della legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88, con  anzianita'  di  5  anni  nella
qualifica di istruttore alla data di entrata in vigore della presente
legge  e  in  possesso  del titolo di studio immediatamente inferiore
rispetto a quello richiesto per l'accesso ai posti,  sono  inquadrati
nella   qualifica   fiinzionale   di   istruttore  direttivo,  previo
superamento di concorso interno riservato.
   3. I dipendenti regionali che disimpegnano  funzioni  di  delegato
speciale  per  le  malattie  delle piante in relazione al decreto del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  23  ottobre  1986,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma 2, sono inquadrati nella
qualifica funzionale di istruttore direttivo  previo  superamento  di
concorso interno riservato.