Art. 2. Modifica dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente: "1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un massimo di cinque membri, esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, di cui uno, designato nel decreto di nomina, che la presiede, e un altro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego".