Art. 2.
                        Modifica dell'art. 45
             della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
 
   1.  Il  comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991,
n. 12, e' sostituito dal seguente:
    "1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da  un
massimo  di  cinque  membri,  esperti dotati di specifiche competenze
tecniche rispetto alle prove  previste  dal  concorso,  di  cui  uno,
designato  nel  decreto  di  nomina,  che  la presiede, e un altro in
rappresentanza delle organizzazioni sindacali.  Le  commissioni  sono
nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti delle
commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale
regionale  in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi
disciplinari o per decadenza dall'impiego".