Art. 3.
                        Modifica dell'art. 73
             della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
 
   1. L'art. 73 della legge  regionale  10  giugno  1991,  n.  12  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 73.
                          Congedo ordinario
 
   1.  L'impiegto  ha diritto a un congedo ordinario retribuito della
durata di 26 o 30  giorni  lavorativi,  a  seconda  che  l'orario  di
servizio  sia  articolato  su 5 o 6 giorni lavorativi, fermo restando
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977,  n.  937  e  successive
modificazioni.
   2.  La  Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a
tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle
4 giornate di riposo previste dall'art. 1, lett. b)  della  legge  n.
937 del 1977.
   3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per
la  sede  di  Venezia,  la  ricorrenza  e'  stabilita al 21 novembre,
secondo la consuetudine locale.
   4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il  congedo  in  misura
proporzionale  al  numero  dei  mesi  di  servizio.  Analogamente, al
personale assunto a tempo determinato, il congedo ordinario spetta in
misura proporzionale al servizio.
   5. Il  congedo  ordinario  e'  irrinunciabile.  Il  godimento  del
congedo  entro  l'anno puo' essere rinviato o interrotto per esigenze
eccezionali di servizio; in tal caso esso dovra' essere goduto  entro
il primo semestre dell'anno successivo.
   6.  Il  congedo  ordinario  in corso di fruizione e' interrotto in
caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi,
adeguatamente documentati.