Art. 3. Modifica dell'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 1. L'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 73. Congedo ordinario 1. L'impiegto ha diritto a un congedo ordinario retribuito della durata di 26 o 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modificazioni. 2. La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle 4 giornate di riposo previste dall'art. 1, lett. b) della legge n. 937 del 1977. 3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per la sede di Venezia, la ricorrenza e' stabilita al 21 novembre, secondo la consuetudine locale. 4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio. Analogamente, al personale assunto a tempo determinato, il congedo ordinario spetta in misura proporzionale al servizio. 5. Il congedo ordinario e' irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovra' essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo. 6. Il congedo ordinario in corso di fruizione e' interrotto in caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente documentati.