Art. 2. Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli 1. Per l'inquadramento nei posti individuati all'art. 1 sono necessari i seguenti requisiti: a) aver conseguito il diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze delle produzioni animali o in medicina veterinaria o in scienze forestali; b) aver partecipato, per conto della regione Emilia-Romagna, ai corsi organizzati dal Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli (CIFDA) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 54 e aver superato le relative prove conclusive. 2. Ai fini del conseguimento del requisito di cui alla lettera b) del comma 1, la regione Emilia-Romagna richiede al CIFDA la qualificazione del persone eventualmente necessario per i compiti di divulgatore agricolo, impegnandosi alla sua assunzione. Al termine di ciascun corso il CIFDA segnala i partecipanti che hanno superato le prove conclusive. 3. Le modalita' di inquadramento dei divulgatori agricoli nei posti ad essi destinati nell'organico regionale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, in conformita' alle risultanze delle prove conclusive dei corsi CIFDA e delle relative graduatorie.