Art. 2.
            Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli
 
   1.  Per  l'inquadramento  nei  posti  individuati  all'art. 1 sono
necessari i seguenti requisiti:
     a) aver conseguito il diploma di laurea in scienze agrarie o  in
scienze  delle  produzioni  animali  o  in  medicina veterinaria o in
scienze forestali;
     b)  aver partecipato, per conto della regione Emilia-Romagna, ai
corsi organizzati dal Consorzio interregionale formazione divulgatori
agricoli (CIFDA) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 54 e
aver superato le relative prove conclusive.
   2. Ai fini del conseguimento del requisito di cui alla lettera  b)
del   comma  1,  la  regione  Emilia-Romagna  richiede  al  CIFDA  la
qualificazione del persone eventualmente necessario per i compiti  di
divulgatore agricolo, impegnandosi alla sua assunzione. Al termine di
ciascun  corso  il CIFDA segnala i partecipanti che hanno superato le
prove conclusive.
   3. Le modalita' di  inquadramento  dei  divulgatori  agricoli  nei
posti ad essi destinati nell'organico regionale sono disciplinate con
deliberazione  della Giunta regionale, in conformita' alle risultanze
delle prove conclusive dei corsi CIFDA e delle relative graduatorie.